Ultime notizie in Svizzera! Le tariffe industriali sono state abolite per quasi tutti i prodotti dal 1° gennaio 2024! Le eccezioni riguardano i prodotti agricoli e i prodotti della pesca. L’esenzione riguarda i prodotti dei capitoli 25-97, con piccole eccezioni per alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38. A partire da questa data, i dazi doganali non saranno più applicati a questi prodotti quando vengono importati in Svizzera, indipendentemente dalla loro origine. Con un’aliquota di dazio dello 0%, la prova d’origine preferenziale (EUR.1) non è più richiesta nella maggior parte dei casi. Tuttavia, le dichiarazioni doganali di importazione rimangono obbligatorie.
Dal 1° gennaio 2024, non è richiesta alcuna prova di preferenza nei seguenti casi:
- Destinazione finale della merce in Svizzera
- Riesportazione o trasformazione delle merci in Svizzera e riesportazione senza trattamento doganale preferenziale verso paesi con i quali non esiste un accordo di libero scambio.
- Trasformazione e riesportazione sufficiente di prodotti di origine svizzera senza cumulo ai sensi del rispettivo accordo di libero scambio.
La prova di preferenza è richiesta (cioè anche un EUR.1) nei seguenti casi:
- Lavorazione e riesportazione delle merci lavorate in un paese di destinazione con cui esiste un accordo di libero scambio. I prodotti trasformati sono di origine svizzera, ottenuta tramite cumulo. Questo vale, ad esempio, nell’ambito della Convenzione Pan-Euro-Med (PEM).
- Commercio passante (il cosiddetto cumulo commerciale dell’accordo regionale).
Buone notizie anche per le aziende che importano temporaneamente merci: Il carnet ATA può essere utilizzato, ad esempio, per merci destinate a fiere ed esposizioni o a scopi scientifici, culturali o sportivi.